Trasparenza rifiuti
3.1.p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento
La TARI è riscossa dal Comune che provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, appositi avvisi di pagamento contenenti l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione, in base alla normativa vigente e con riferimento alla delibera di ARERA.
Ai sensi dell’art.1 comma 688 della Legge n. 147/2013, il versamento della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F24) o con PagoPA.
Il versamento è effettuato per l’anno di riferimento, di norma, in almeno due rate a scadenza semestrale, le cui scadenze sono fissate con la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
Fino all’approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento è facoltà dell’amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l’anno precedente, con conguaglio nella prima rata utile.
Il tributo non è dovuto se di importo inferiore o uguale a euro 5,00; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d’importo inferiore a euro 5,00, il tributo sarà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a euro 2,00.
Ai sensi dell’art. 1 comma 166 della L. n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
In caso di mancato versamento di una o più rate indicate nell’avviso di pagamento, alle prescritte scadenze, il Comune provvede a inviare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) un sollecito di pagamento con addebito delle spese postali, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o parziale versamento del tributo.
L’avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento è notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto. L’avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito dei diritti di notifica e delle spese postali e con l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze di cui al precedente comma le somme indicate nell’avviso di pagamento, può effettuare il versamento utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 472/1997 modificato dal D.L. n. 124/2019 e convertito in Legge n. 157/2019, il quale prevede il versamento con sanzioni ridotte in base alla data del versamento rispetto alla scadenza. Alla somma dell'importo dovuto e delle sanzioni và aggiunta la somma per gli interessi di mora.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze la somma di cui al precedente comma e non abbia utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e delle spese postali e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al successivo art. 37 oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.