AUTOCERTIFICAZIONE:
I cittadini possono sempre autocertificare le informazioni presenti nei registri anagrafici, sia nei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione, che con i privati.
Con la modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) infatti, anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertiifcazioni.
I privati non hanno più la facoltà, ma l’obbligo preciso di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, quali ad esempio i dati tipicamente oggetto di certificazione: residenza (anche storica), stato di famiglia (con eventualmente indicate le relazioni di parentela), stato libero, regime patrimoniale in base all’atto di matrimonio, e molto altro ancora.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ma è ESENTE da marca da bollo e non necessita di autenticazione della firma.