k) Eventuali riduzione della tariffa - Comune di Luisago (CO)

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Trasparenza rifiuti  

 

3.1.k) Eventuali riduzioni della tariffa

 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sulla quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. abitazioni e relative pertinenze con un unico occupante residente nel Comune, come dalle risultanze anagrafiche e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;
  2. abitazioni di non residenti tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, previa dichiarazione dell’abitazione di residenza e dell’intenzione di non dare l’immobile in locazione o in comodato: riduzione del 20%;
  3. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%; 

d) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell’arco dell’anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 20%;

e) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Alle utenze non domestiche:

  • attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un’alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi: si applica una riduzione del 30% alla parte variabile della tariffa di riferimento;
  • enti del Terzo settore, di cui al  D.lgs. n. 117/2017, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale: riduzione del 20% della parte variabile delle rispettive tariffe;
  • agricoltori che occupano la parte abitativa del fabbricato rurale: riduzione del 10%.

2. La riduzione di cui alla lett. a) si applica, per i residenti nel Comune, in presenza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano:

a) dalla presentazione della richiesta da parte dell’interessato e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza;

b) dall’anno successivo a quello della richiesta se relative a variazioni in corso d’anno intervenute dopo l’emissione dell’invito di pagamento.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata delle frazioni organiche di origine vegetale ed umide tramite compostaggio domestico con l’utilizzo di compostiere, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, è concessa una riduzione sulla quota variabile del tributo pari al 5%, da applicarsi in sede di conguaglio. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, alla quale è allegata la documentazione di acquisto dell’apposito contenitore.

 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Per i locali diversi dalle abitazioni e le aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, si applica, solo sulla quota variabile, una riduzione del 10%.

La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Altre agevolazioni e limiti massimi delle riduzioni e agevolazioni per condizioni, modalità e decorrenze si rinvia al Regolamento consultabile alla sezione m) del presente portale.

 

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